Il 17 marzo la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n.27, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute per i prodotti alimentari.
Il regolamento 1924/2006 disciplina l’utilizzo di indicazioni (claim) nutrizionali e sulla salute nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari.
Il decreto legislativo 7 febbraio 2017 sanziona:
- L’impiego di claim nutrizionali e salutistici non consentiti dal regolamento europeo
- La messa in dubbio della sicurezza nutrizionale di una dieta priva del prodotto pubblicizzato in etichetta e l‘incoraggiamento al consumo eccessivo
- Claim nutrizionali e salutistici che non si riferiscono agli alimenti “pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante”
- Le indicazioni generiche sulla salute, espresse in etichetta o pubblicità, supportate da claim autorizzati ai sensi del Regolamento
- La violazione dell’articolo 12 del Regolamento, ovvero in caso si suggerisca che “la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell’alimento”, si faccia “riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso”, si citi il “parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni mediche nazionali o di volontariato” (a meno che queste ultime non siano autorizzate da apposite norme in Italia)
La competenza nell’applicazione delle disposizioni è affidata al Ministero della Salute, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di competenza.
L’accertamento e l’erogazione delle sanzioni può avvenire anche su segnalazione di soggetti privati.